La classificazione delle competenze in Italia

Quadro di riferimento, vocabolario di base e repertorio nazionale

Il framework di riferimento istituzionale per la classificazione delle competenze nel nostro Paese è offerto dalla legge 13 del 2013 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/02/15/13G00043/sg), che:

• si inquadra nell'ambito delle politiche pubbliche di istruzione, formazione, lavoro, competitività, cittadinanza attiva e welfare,

• promuove l'apprendimento permanente quale diritto della persona e

• assicura a tutti pari opportunità di riconoscimento e valorizzazione delle competenze comunque acquisite in accordo con le attitudini e le scelte individuali e in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale.

Vocabolario di base

A livello di vocabolario, la legge distingue i concetti di:

• apprendimento permanente: qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale;

• apprendimento formale: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari;

• apprendimento non formale: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati alla lettera b), in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese;

• apprendimento informale: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero;

• competenza: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale;

• ente pubblico titolare: amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di ser-vizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze (MIUR, MINLAV, MEF; regioni e province autonome di Trento e Bolzano);

• ente titolato: soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità;

• organismo nazionale italiano di accreditamento: organismo nazionale di accreditamento designato dall'Italia in attuazione del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008;

• individuazione e validazione delle competenze: processo che conduce al riconoscimento, da parte dell'ente titolato in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al presente decreto, delle competenze acquisite dalla persona in un contesto non formale o informale (ai fini della individuazione delle competenze sono considerate anche quelle acquisite in contesti formali). La validazione delle competenze può essere seguita dalla certificazione delle competenze ovvero si conclude con il rilascio di un documento di validazione conforme agli standard minimi;

• certificazione delle competenze: procedura di formale riconoscimento, da parte dell'ente titolato, in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al presente decreto, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi;

• qualificazione: titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione e formazione professionale, o di qualificazione professionale rilasciato da un ente pubblico titolato nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi;

• sistema nazionale di certificazione delle competenze: l'insieme dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze erogati nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi.

Il Repertorio nazionale dei titoli e delle qualificazioni

Al netto della puntuale elencazione dei rimanenti standard di servizio, processo, etc., l’Art. 8 stabilisce un Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali in conformità agli impegni assunti dall'Italia a livello comunitario, ed allo scopo di garantire la mobilità della per-sona e favorire l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, la trasparenza degli apprendimenti e dei fabbisogni e l'ampia spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale ed europeo.

Il repertorio nazionale costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze, attraverso la progressiva standardizzazione degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali attraverso la loro correlabilità anche tramite un sistema condivi-so di riconoscimento di crediti formativi in chiave europea. E’ peraltro costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali tra cui anche quelle del repertorio di cui all'articolo 6, comma 3, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, codificati a livello nazionale, regionale o di provincia autonoma, pubblicamente riconosciuti.

Il sistema nazionale di certificazione delle competenze è oggetto di monito-raggio e valutazione, anche in un'ottica di miglioramento costante, da parte:

• del MINLAV,

• del MIUR,

• delle amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano,

che possono avvalersi per le relative azioni, della collaborazione:

• dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL/INAPP),

• dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI),

• dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE),

• dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), e

• dell'Unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

I risultati del monitoraggio e della valutazione sono oggetto di comunicazione triennale al Parlamento.